Roma, 7 settembre 2006
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 1, 11 e 21;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 137;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, istitutivo del Ministero dell'Istruzione e, in particolare, il comma 7 dell'art. 1, che trasferisce al Ministero dell'Istruzione le funzioni già di competenza del soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come definite dall'art. 50, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 300/1999;
VISTO il comma 16 dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233, che stabilisce che la denominazione Ministero della Pubblica Istruzione sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il comma 23 dell'art. 1 della ripetuta legge n. 233, che rimette la definizione dell'assetto organizzativo del Ministero della Pubblica Istruzione ad apposito Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 300/1999, in sostituzione di quello assunto con D.P.R. n. 319/2003;
VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2006 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, concernente la ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite provvisoriamente al Ministero della Pubblica Istruzione e al Ministero dell'Università e Ricerca, nelle more dell'adozione del Regolamento prima menzionato;
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, in particolare, il comma 2 dell'art. 8, a mente del quale l'Ufficio Scolastico Regionale "si articola per funzioni e sul territorio e a tale fine operano a livello provinciale e/o subprovinciale i Centri Servizi Amministrativi";
VISTO il comma 6 dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 319 che stabilisce le funzioni di competenza dei Centri Servizi Amministrativi;
VISTE le Linee guida, in data 30 aprile 2004, di cui al comma 8 dell'art. 8 del suddetto D.P.R. 319, che, in aggiunta alle funzioni sopra richiamate, individuano i compiti delegati dai Direttori Generali regionali ai Centri Sevizi Amministrativi;
CONSIDERATO, altresì, che, per garantire maggiore funzionalità ed efficienza ai servizi scolastici e per corrispondere in maniera adeguata e tempestiva a nuove ed avvertite esigenze delle singole realtà territoriali, si rende necessario ridefinire alcune attribuzioni degli organi periferici dell'Amministrazione;
CONSIDERATO che per una più razionale ed efficace gestione delle attività dei Centri Servizi Amministrativi, nonché per una più funzionale interazione col territorio, si rende necessario assumere la realtà provinciale come ambito di competenza dei menzionati C.S.A.;
SENTITE le organizzazioni sindacali;
Per i motivi citati in premessa, i responsabili degli Uffici Scolastici Regionali cureranno l'emanazione di atti di indirizzo privilegiando quanto segue:
Le funzioni e i compiti sopra specificati hanno come ambito territoriale di riferimento la realtà provinciale. Conseguentemente i Centri Servizi Amministrativi assumeranno la denominazione di Uffici Scolastici Provinciali.
In relazione a tali premesse i responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali, d'intesa con i Direttori generali regionali, provvederanno alla costituzione degli assetti organizzativi che dovranno attendere ai compiti di cui alla presente direttiva.
Sono fatte salve ulteriori modifiche degli assetti organizzativi e funzionali degli Uffici Scolastici Provinciali eventualmente previste dal nuovo Regolamento di cui all'art. 4 del D.L.vo n. 300/99, secondo quanto stabilito dall' art. 1 comma 23 della legge n. 233 di conversione del decreto legge n. 181 del 18 maggio 2006.
La presente direttiva, che non comporta oneri per lo Stato, sarà sottoposta ai controlli di legge.
IL MINISTRO
F.to Giuseppe Fioroni